Quando la vacanza non decolla

Le vacanze sono sinonimo di viaggi, divertimento, riposo, ma talvolta anche di disguidi con le compagnie aeree. Se all’arrivo in aeroporto si scopre che il proprio volo è stata cancellato o, peggio, ci si trova ad essere sballottati per ore se non addirittura giorni, è meglio essere informati sui propri diritti.

La responsabilità del vettore aereo è oggi disciplinata dal Regolamento 2004/261/CE, applicabile ai passeggeri in partenza da un aeroporto comunitario, qualunque sia la nazionalità del vettore, e a quelli in partenza dall’aeroporto di un qualsiasi Paese terzo ma con destinazione e vettore comunitari.

In particolare, il Regolamento ha tipizzato alcuni fra i casi più frequenti di inadempimento del vettore aereo al fine di garantire a tutti i passeggeri un livello di protezione omogeneo. Tre le ipotesi prese in considerazione: il ritardo prolungato della partenza, il negato imbarco e la cancellazione del volo.

Nell’ipotesi di cancellazione del volo, così come in quella di negato imbarco, il Regolamento CE stabilisce che il passeggero ha diritto: al rimborso del prezzo o ad un volo alternativo; all’assistenza (consistente in pasti, sistemazione alberghiera, trasporto per il luogo di sistemazione, chiamate telefoniche etc.), e ad una somma di danaro, di importo variabile tra 250 e 600 euro a seconda della lunghezza della tratta. Ferma restando la possibilità, per il passeggero, di chiedere il risarcimento di ulteriori eventuali danni.

L’importo della compensazione pecuniaria può essere ridotto del 50% offrendo ai passeggeri di raggiungere la destinazione finale su di un volo alternativo il cui orario di arrivo non superi di due, tre o quattro ore, a seconda della lunghezza della tratta, l’orario di arrivo del volo originariamente prenotato.

La compensazione non è, invece, dovuta quando i passeggeri siano stati informati della cancellazione del volo con almeno due settimane di anticipo; oppure ne siano stati informati tra due settimane e sette giorni prima dell’orario di partenza e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di due ore prima dell’orario previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di quattro ore dopo l’orario d’arrivo previsto; o, ancora, siano stati informati della cancellazione del volo con meno di sette giorni di anticipo e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di un’ora prima dell’orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di due ore dopo l’orario d’arrivo previsto.

Per la sola ipotesi di cancellazione del volo il vettore può, inoltre, sottrarsi all’obbligo risarcitorio se dimostra che l’inadempimento è dovuto a “circostanze eccezionali” che non si sarebbero potute evitare anche adottando tutte le misure del caso. Tali sono: instabilità politica, condizioni meteorologiche incompatibili con l’effettuazione del volo in questione, rischi per la sicurezza e scioperi.

Quanto ai guasti tecnici, la Corte di Giustizia ha ritenuto che non costituiscano, in linea generale, circostanze eccezionali in quanto risolvere un problema tecnico dovuto a una carenza nella manutenzione dovrebbe rientrare tra i normali compiti del vettore aereo.

Quanto all’ultima ipotesi di inadempimento di cui al Regolamento CE, ossia il ritardo prolungato alla partenza, il passeggero non ha diritto ad alcuna compensazione pecuniaria immediata ma solo a ricevere l’assistenza necessaria; e, se il ritardo supera le cinque ore, ha diritto al rimborso del biglietto.

Infine, l’art. 14 del Regolamento impone al vettore aereo precisi e dettagliati obblighi di informazione al fine di portare a conoscenza dei passeggeri i diritti loro spettanti e le modalità per contattare l’organismo nazionale responsabile dell’applicazione del Regolamento, che per l’Italia è l’ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile).

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