Mettere la testa a posto

Dal 12 ottobre scatta ufficialmente il divieto introdotto dal Nuovo Codice della Strada (approvato con legge n. 120 del 29.07.2010) di indossare in motorino il cosiddetto “casco a scodella”, così soprannominato proprio per la sua forma che lascia scoperte nuca e orecchie.

Le ragioni del divieto sono facilmente intuibili. Questo tipo di casco, INFATTI, è troppo leggero e non garantiva una protezione sufficiente a quanti, soprattutto giovanissimi, lo indossavano.

In verità, già dal settembre del 2001 ne era stata vietata la vendita ed il suo uso era riservato esclusivamente ai motorini di 50 cc. Una deroga di difficile comprensione, giustificata con la ridotta velocità massima consentita a tali mezzi (pari a 45 Km/h), e che è stata spazzata via dalle nuove norme.

Pertanto, da quest’autunno anche i possessori di “cinquantini” dovranno indossare caschi omologati. Al fine di verificare se il proprio casco è “legale” o meno, sarà sufficiente controllare la dicitura riportata sull’etichetta interna. Via libera, dunque, ai caschi ECE/ONU 22, sigla che identifica i caschi il cui uso è consentito su tutto il territorio dell’Unione Europea. Dovranno, invece, essere abbandonati perché fuori legge i caschi recanti la scritta DGM, acronimo di Direzione Generale Motorizzazione, che identificava proprio i “caschetti a scodella”.

La sanzione prevista per quanti verranno sorpresi a circolare con un casco non a norma è molto salata: una multa da 79,00 a 299,00 Euro oltre al fermo amministrativo del mezzo e alla confisca del casco.

Quanto alle due ruote a pedali, nonostante le accese dispute dei mesi scorsi, il Nuovo Codice della Strada non ha introdotto alcun obbligo di indossare il casco per chi va in bicicletta.

Il casco è e resta un accessorio consigliato a tutti i ciclisti ma non è obbligatorio per alcuno di essi. Neppure per i minori di quattordici anni.

La sola vera novità introdotta dalla legge n. 120/10 per i ciclisti è quella contenuta nell’art. nell’art. 182 comma 9-bis del Codice della strada e concerne l’obbligo di indossare un giubbotto o bretelle riflettenti ad alta visibilità in ambito extraurbano da mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del suo sorgere e nelle gallerie.

La sanzione per i ciclisti sorpresi senza bretelle o giubbotto va da 23,00 a 92,00 euro, che salgono a 38,00 – 155,00 per le bici che consentono il trasporto di più persone (quali i cosiddetti “risciò a pedali” affittati nelle località tutistiche).

Anche in tal caso i giubbini dovranno essere conformi alle disposizioni di legge e, in particolare, alla norma UNI EN 471 rubricata “Indumenti di segnalazione ad alta visibilità per uso professionale-Metodi di prova e requisiti”, che ne specifica le caratteristiche.

Per buona pace dei “velocipedisti”, si segnala, da ultimo, che la legge del luglio di quest’anno ha anche abrogato la norma (già in dubbio di incostituzionalità) che prevedeva l’applicazione della sanzione accessoria del taglio dei punti patente anche ai ciclisti.

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