Interfono, auricolari, Ipod. Cosa dice la legge.


Il secondo comma dell’art. 173 del Codice della Strada vieta al conducente di fare uso, durante la marcia, di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore.

Essendo il divieto genericamente rivolto al “conducente” si ritiene siano inclusi anche i conducenti di ciclomotori, motocicli, velocipedi e veicoli a trazione animale

Attualmente l’unica eccezione riguarda i conducenti dei veicoli delle Forze armate e dei Corpi di cui all’articolo 138, comma 11, e di polizia, compresi i Corpi di Polizia Municipale e Provinciale.

La legge n. 11 del 13 febbraio 2012 ha, infatti, recentemente esteso il divieto in discorso ai conducenti dei veicoli adibiti ai servizi delle strade, delle autostrade ed al trasporto di persone in conto terzi, prima esclusi, sicché, a far data dal 7 marzo 2012, non è più consentito agli autisti degli autobus fare uso del telefono durante la marcia.

L’inasprimento della norma non risponde ad un intento meramente punitivo ma è finalizzato ad aumentare il livello di sicurezza sulle strade evitando che il conducente, distraendosi dalla guida, tenga condotte pericolose per la sicurezza stradale.

L’uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare è, infatti, consentito ma a condizione che il conducente abbia adeguate capacità uditive ad entrambe le orecchie e che non sia richiesto per il loro funzionamento l’uso delle mani.

Si ritengono, pertanto, comunemente ammessi i dispositivi monocuffia – la legge parla di auricolare al singolare – e gli interfono, regolarmente omologati, in quanto assimilati ad un normale apparecchio a viva voce, dotato di auricolare.

Viceversa, è vietato consultare la rubrica o estrarre dati dalla memoria del telefonino durante la marcia perché “tale utilizzo determina una distrazione che comporta lo spostamento dell’attenzione dalla guida all’utilizzazione dell’apparecchio, o lo sviamento della vista dalla strada. Per di più l’impegno di una delle mani sul telefonino implica un ritardo nell’azionare, ove necessario, i sistemi di guida il che non è concepibile dal momento che le esigenze di conduzione del veicolo possono richiedere tempi psicotecnici di reazione immediati” (cfr. Cass. Civ. n. 13766/2008).

Costituisce, altresì, violazione dei commi 2 e 3 dell’art. 173 CdS l’uso del telefono cellulare senza viva voce né auricolari quando il veicolo è fermo ad un semaforo rosso.

Quanto al profilo sanzionatorio, l’uso del cellulare alla guida è punito con la multa da 152,00 a 608,00 euro e la decurtazione di cinque punti dalla patente. In caso di recidiva, ossia qualora il soggetto compia un’ulteriore violazione nel corso di un biennio, si applicherà la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi.

 

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